Studio Garro & Associati |
AGROINDUSTRIA Regime di aiuti "Sviluppo Italia" (ex RIBS) - Aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli (delibera CIPE n. 90/2000).
Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che:
B. Modalità degli interventi ex-Ribs.
Per agevolare investimenti Sviluppo Italia, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, Sviluppo Italia opera in base a quanto disposto dalla norme comunitarie e nazionali vigenti. Sviluppo Italia partecipa al capitale delle imprese come socio di minoranza, salvo casi eccezionali autorizzati congiuntamente dai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle politiche agricole e forestali. In attuazione dello specifico progetto, Sviluppo Italia può costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove società nonché assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette. Sviluppo Italia può partecipare al capitale di società cooperative e di loro consorzi, anche in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni. In ogni società partecipata, i rapporti tra Sviluppo Italia e gli altri soci sono definiti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci è condizione necessaria perché Sviluppo Italia possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera. |
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