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AGROINDUSTRIA

Regime di aiuti "Sviluppo Italia" (ex RIBS) - Aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli (delibera CIPE n. 90/2000).


  1. Sviluppo Italia S.p.a. (di seguito Sviluppo Italia) subentra, tra l'altro, nei compiti e nelle funzioni già svolti dalla RIBS S.p.a. e, nell'esercizio di tali attività, opera nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 430 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 e sulla base delle linee di indirizzo e coordinamento ex lege 23 dicembre 1999, n. 499 ed ai relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera a dell'art. 2.


  1. Le risorse finanziarie già assegnate a RIBS ed attribuite a Sviluppo Italia a seguito della fusione, nonché le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni temporanee acquisite da RIBS/Sviluppo Italia e dai rimborsi delle rate di mutuo da questa concessi, sono utilizzate da Sviluppo Italia secondo i criteri e le modalità della presente delibera.

Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che:


  1. contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione, che coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere;

  2. abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti;

  3. prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese;

  4. siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell'Obiettivo 1;

  5. prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;

  6. presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale;

  7. richiedano una minore intensità di agevolazione;

  8. prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario;

  9. presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale;

  10. utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche;

  11. presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.


  1. Sviluppo Italia adotta iniziative per informare i potenziali interessati sui servizi da essa erogati e sulle agevolazioni concesse.


  1. E' abrogata la delibera CIPE n. 43 del 6 maggio 1998.


B. Modalità degli interventi ex-Ribs.


  1. Sviluppo Italia opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.


Per agevolare investimenti Sviluppo Italia, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.

Nel caso di interventi a condizioni di mercato, Sviluppo Italia opera in base a quanto disposto dalla norme comunitarie e nazionali vigenti.


Sviluppo Italia partecipa al capitale delle imprese come socio di minoranza, salvo casi eccezionali autorizzati congiuntamente dai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle politiche agricole e forestali.


In attuazione dello specifico progetto, Sviluppo Italia può costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove società nonché assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette. Sviluppo Italia può partecipare al capitale di società cooperative e di loro consorzi, anche in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.


In ogni società partecipata, i rapporti tra Sviluppo Italia e gli altri soci sono definiti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci è condizione necessaria perché Sviluppo Italia possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.


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