Studio Garro & Associati |
C Aiuti di Stato.
La dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione, si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale che del mutuo agevolato. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento di Sviluppo Italia - anche se relativo, per la stessa impresa, a più fasi successive - non deve superare complessivamente i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria. La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale è temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendolo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale). Il periodo di partecipazione di Sviluppo Italia decorre dal momento in cui il capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 5% della quota di spettanza della stessa. Al momento della sottoscrizione dei patti parasociali Sviluppo Italia ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente all'uscita di Sviluppo Italia dalla società, il capitale nominale al valore del patrimonio netto. Al termine del periodo d'intervento, Sviluppo Italia cede agli altri soci le proprie quote di partecipazione, ad un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione. Sono ammissibili all'intervento di Sviluppo Italia anche progetti di nuovi investimenti di imprese nelle quali Sviluppo Italia sia già intervenuta o nelle quali sia ancora presente. I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei successivi 10 anni del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.1994). I tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad ogni scadenza. |
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